Associazione
Italiana Compositi Fibrosi per l'Industria delle Costruzioni - AICO
Art. 1 - Costituzione
e denominazione
E' costituita l' "Associazione Italiana Compositi Fibrosi per l'Industria
delle Costruzioni" denominata "AICO", con lo scopo di:
1) studiare e promuovere l'applicazione dei materiali compositi fibrosi
(fiber reinforced plastic o FRP) nell'industria delle costruzioni ed
il trasferimento tecnologico;
2) incoraggiare ricerca e sviluppo di questi materiali e dei relativi
metodi di applicazione;
3) collaborare con enti accademici e professionali per la diffusione
culturale tra studenti e professionisti;
4) contribuire alla preparazione di normative e procedure necessarie
ai fini di cui sopra.
AICO opera nei riguardi di tutti i materiali compositi fibrosi prodotti
per usi specifici dell'industria delle costruzioni. Per gli scopi di
questa Associazione, si definisce per materiale composito fibroso un
materiale costituito da fibre continue ad alta resistenza meccanica
immerse in una matrice organica o inorganica.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o
di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative
delle stesse.
L'Associazione non ha finalita' di lucro.
Art. 2 - Sede e durata
L'Associazione ha sede legale in Mestre (VE) Via Mestrina n.ro 6 presso
lo Studio del Commercialista Dott. Francesco Loero.
La durata dell'Associazione e' fissata fino al 31/12/2007, salvo espressa
proroga deliberata dall'Assemblea.
Art. 3 - Attribuzioni
L’Associazione
opera nei seguenti settori:
- Caratterizzazione
e modellazione dei materiali compositi per le specifiche finalita’
dell’industria delle costruzioni;
- Calcestruzzo
armato: l’impiego di armature esterne ed interne in FRP per pilastri,
travi, lastre e pavimentazioni siano esse elementi prefabbricati o
gettati in opera;
- Calcestruzzo
precompresso e cavi: l’impiego di barre, trefoli e cavi in FRP
per la precompressione aderente e non aderente di elementi in conglomerato
cementizio;
- Profili
strutturali: strutture intelaiate in profilati di FRP, connessioni
e giunzioni;
- Sistemi
strutturali: l’impiego di materiali di FRP per insiemi strutturali
misti (ad es. legno-composito), sotto sistemi, applicazioni a ponti,
contenitori, condotte, tensostrutture, ecc.
- Sistemi
di ripristino: l’impiego di FRP per il rinforzo, il ripristino,
il restauro, o l’adeguamento sismico di elementi strutturali in muratura,
conglomerato cementizio, cemento armato, legno e acciaio, applicazioni
di placcaggi, wrapping e patching;
- Opere
di rinforzo strutturale nei settori della geotecnica e degli scavi.
Art. 4 - Settori di interesse
Si definiscono i seguenti settori di interesse per i soci:
- enti di ricerca;
- produzione e distribuzione;
- progettazione, enti di normazione e di omologazione;
- fruizione e applicazione.
Art. 5 - Soci
Possono aderire in qualita' di soci ordinari tutte le persone fisiche
e giuridiche, nazionali o internazionali che operano in uno qualsiasi
dei settori di cui all'art. 3. Le domande di ammissione dovranno riportare
in quale settore di provenienza e di interesse il richiedente intenda
essere inserito in conformita' all'art. 4. In aderenza alle motivazioni
costitutive, allo spirito ed alle finalita' associative non saranno
ammessi quali soci le persone fisiche che, direttamente o per interposta
persona, rappresentino o comunque siano portatori -sotto qualunque forma-
di interessi di Enti, Societa' o Fondazioni, volendo l'associazione
-nell'aspirare ad assumere autorevolezza, rilievo, credito e rappresentativita'-
associare gli enti a cui le persone stesse fanno riferimento.
Le domande vengono accolte dalla Commissione Direttiva.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro
il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno
successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
La qualita' di socio, oltre che per decesso, dimissioni, si perde anche
per decadenza da morosita' che viene dichiarata dalla Commissione Direttiva,
o per esclusione per gravi motivi, per indegnita', per inosservanza
dello statuto e comunque per tutti quei comportamenti od omissioni per
effetto dei quali il singolo non persegue le finalita' che l'ente si
propone. I soci deceduti, dimessi, decaduti od esclusi, e che comunque
abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere
i contributi eventualmente versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione.
L'adesione all'associazione -per la quale viene esclusa ogni temporaneità
della sua partecipazione alla vita associativa- comporta per l'associato
maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione.
Art. 6 - Fondo Sociale. Contributi annuali e quota di iscrizione
Il fondo sociale e agli altri mezzi economici che saranno utilizzati
dall'Associazione per il raggiungimento delle sue finalita' sono costituiti
dalle quote d'iscrizione, dai contributi annuali e dall'altre somme
corrisposte a titolo di liberalita', affiliazione, sostegno, sponsorizzazioni
od altro da Enti pubblici o privati, Imprese, Associazioni o privati.
L'iscrizione all'Associazione comporta il versamento di una quota di
iscrizione una tantum e il pagamento di un contributo annuale.
Tutti i soci devono versare i contributi di spettanza deliberati dalla
Assemblea secondo i criteri e con parametri da stabilirsi da parte della
Assemblea stessa. Il versamento dei contributi viene effettuato al segretario
tesoriere che provvede alla contabilizzazione di spettanza.
Le somme versate serviranno unicamente per la organizzazione e la realizzazione
di attività, programmate annualmente dalla Commissione Direttiva,
aventi le finalita' indicate nell'art. 1, secondo quanto stabilito dalle
norme di legge per le associazioni non aventi finalita' di lucro.
I versamenti non sono ripetibili, sono intrasmissibili e non rivalutabili.
In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione
né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione
dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione
di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo
sociale.
Art. 7 - Organi
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea
- la Commissione Direttiva
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario Tecnico
- il Segretario Tesoriere
Art. 8 - Assemblea
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei
soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci, compresi quelli
assenti e dissenzienti, anche nei casi in cui e' ammesso il recesso.
L'Assemblea é costituita da tutti i soci in regola col pagamento
dei contributi.
I Soci sono convocati in Assemblea dal Presidente della Commissione
Direttiva almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta
diretta a ciascun dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di
quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio,
della stessa area di provenienza e di interesse, avente diritto di voto.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente della Commissione Direttiva
o, in caso di sua assenza, dal VicePresidente o, in caso di assenza
anche di questi, da persona nominata dall'Assemblea.
Il presidente dell'Assemblea e' assistito dal Segretario Tecnico.
Il Presidente dell'Assemblea ha inoltre pieni poteri per accertare il
diritto di intervento da parte dei soci, anche per mezzo di delega,
e fare constatare la regolarita' della costituzione dell'assemblea stessa.
Una volta avvenuta tale constatazione, la validita' delle sue deliberazioni
non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale
allontanamento di intervenuti, che si vengano a verificare nel corso
dell'adunanza per qualsiasi ragione o motivo.
Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere a norma, regolare la discussione
e stabilire le singole votazioni. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'elezione delle cariche sociali avviene per voto segreto e le modalita'
di votazione saranno decise dal Presidente di concerto con i membri
della Commissione Direttiva, in ogni caso ogni socio può votare
per un rappresentante della medesima area di interesse, spetta inoltre
alla Commissione Direttiva la nomina di due scrutatori scelti fra i
presenti.
Risultano eletti coloro che abbiano raccolto il maggior numero di voti.
Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, qualunque sia l'oggetto
all'ordine del giorno sono prese a maggioranza di voti, anche per delega,
presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano
la loro responsabilita', i membri del Comitato Direttivo non hanno voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea, non inerenti alla elezione di cariche
sociali, devono essere prese a voto palese. In caso di parita' di voti,
le proposte si ritengono respinte esigendosi, per la deliberazione,
una nuova convocazione di assemblea.
Il Comitato Direttivo può stabilire la modalita' di votazione
per corrispondenza. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea
deve contenere per esteso la deliberazione proposta nonchè le
altre modalita' tecniche di espressione del voto da stabilirsi, sempre
a cura del Comitato Direttivo, di volta in volta. In caso di espressione
del voto per corrispondenza l'assemblea delibera con la maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto.
Di ogni adunanza deve essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente
dell'assemblea e dal segretario o notaio, e riportato in apposito libro.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti,
le loro dichiarazioni.
Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea
Sono di competenza dell'Assemblea:
a) l'elezione biennale di tre associati per ogni settore di interesse,
in conformita' all'art. 4, in qualita' di componenti la Commissione
Direttiva;
b) la determinazione delle direttive di massima dell'attivita' dell'Associazione
delle politiche generali e l'esame di qualsiasi argomento rientrante
negli scopi dell'Associazione;
c) l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il 31/5 dell'anno
successivo;
d) l'approvazione dei contributi;
e) le modifiche del presente Statuto;
f) lo scioglimento dell'Associazione in conformita' all'art. 16;
g) su tutto quanto a lei demandato dal presente statuto.
Art. 10 - Commissione Direttiva
La Commissione Direttiva e' composta da tre componenti per ciascuna
area di interesse eletti dell'Assemblea e, di diritto, dal Presidente
uscente.
Tutti i componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente della Commissione Direttiva nonche' il Vice-presidente
vengono nominati dalla Commissione stessa nella riunione di insediamento.
Compongono altresi' la Commissione Direttiva il Segretario Tecnico e
il Segretario Tesoriere.
Tali membri sono nominati dalla Commissione Direttiva, anche di provenienza
esterna della stessa, per un periodo triennale e sono rieleggibili.
In caso vengano a mancare, durante il triennio in carica, componenti
eletti dall'Assemblea, la Commissione Direttiva, su proposta del Presidente,
può integrarsi mediante cooptazione. I componenti cosi' nominati
rimangono in carica sino alla scadenza del triennio previsto per il
componente sostituito. Ogni componente può farsi assistere da
un esperto di proprio gradimento non avente diritto al voto. E' ammessa
la delega tra i componenti della Commissione Direttiva con il limite
di non piu' di una delega per partecipante.
Il Comitato Direttivo si riunisce nella sede tecnica o altrove, purche'
in territorio europeo, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario
o che ne sia fatta richiesta al Presidente, con motivazione, da tre
o piu' membri del Comitato Direttivo.
La convocazione, indicante luogo, data, ora ed ordine del giorno, e'
fatta dal Presidente, o alla persona da questi delegata, nei termini
di preavviso e secondo il metodo di convocazione che viene deliberato
all'interno del Comitato Direttivo.
Per la validita' delle sedute del Comitato Direttivo e' necessaria la
presenza di almeno la meta', arrotondata per eccesso in caso di numero
dispari, dei suoi membri in carica. Il Comitato delibera col voto favorevole
della maggioranza, sempre arrotondata per eccesso in caso di numero
dispari, dei membri che lo costituiscono. In caso di parita' nelle votazioni
della Commissione Direttiva prevarra' la determinazione per la quale
ha votato il Presidente.
In caso di assenza del Presidente, fara' le veci dello stesso il Vicepresidente
o, in caso di assenza di questi, assumera' tali funzioni il piu' anziano
di eta'.
E' validamente costituito il Comitato Direttivo in cui siano presenti
tutti i membri in carica anche in assenza di alcuna formalita' di convocazione.
Le deliberazioni dovranno risultare da verbale riportato in apposito
libro delle adunanze e firmato dal Presidente e dal segretario.
Art.
11 - Attribuzioni della Commissione Direttiva
Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali
stabiliti dall'Assemblea:
a) eleggere o confermare ogni due anni, nell'ambito dei componenti la
Commissione Direttiva, il Presidente, il Vicepresidente; elegge inoltre,
tra i soci, il Segretario Tecnico ed il Segretario Tesoriere anche tra
non soci;
b) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che
interessano la generalita' degli associati seguendo le direttive di
massima stabilite dall'Assemblea;
c) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento
degli scopi dell'Associazione predisponendo anche il programma di lavoro
ed il bilancio di spesa annuale;
d) nominare, quando occorra, rappresentanti presso Amministrazioni,
Associazioni, Enti, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni nazionali
ed internazionali per i problemi di specifico interesse;
e) predisporre il preventivo dei ricavi e delle spese ed il rendiconto
consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
f) proporre all'Assemblea la misura del contributo annuale e della quota
di iscrizione a carico degli associati;
g) la facolta' di porre in essere operazioni di carattere commerciale
per le quali la Commissione Direttiva si adeguera' alle norme fiscali
vigenti, fermo restando che l'eventuale ricavato di dette iniziative,
al netto delle imposte, sara' comunque destinato a Fondo Sociale e quindi
a disposizione delle attivita' istituzionali dell'Associazione;
h) redigere annualmente il Bilancio consuntivo sottoscritto dal Presidente
della Commissione Direttiva da pubblicare, una volta approvato dall'Assemblea,
nella sede tecnica dell'Associazione;
i) convocare l'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria, nella misura
di almeno una ogni anno per l'approvazione del preventivo dei ricavi
e delle spese e del Bilancio consuntivo, per consentire l'elezione dei
quattro nuovi membri annuali della Commissione Direttiva e per quant'altro
di sua competenza;
l) istituire Gruppi di lavoro, Commissioni e Comitati Tecnici, delegare
particolari attribuzioni a persone esterne al Comitato Direttivo stesso,
per il raggiungimento dello scopo sociale;
m) elaborare norme di esecuzione del presente Statuto da sottoporre
all'Assemblea dei soci;
n) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
o) proporre modifiche al presente Statuto;
p) altri poteri, che non siano di attribuzione esclusiva dell'Assemblea,
non previsti nel presente statuto e necessari per l'attuazione di ogni
iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
Art. 12 - Presidente
Il Presidente e' eletto dalla Commissione Direttiva. Il Presidente dura
in carica due anni e può essere rieletto.
Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto
compresa la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed
in giudizio.
Il Presidente può delegare a determinati componenti la Commissione
Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito dal
Vice Presidente.
In caso di cessazione dalla carica di Presidente, assume l'incarico
temporaneo il Vice Presidente fino alla riunione della Commissione Direttiva
convocata per la nuova elezione. Il Presidente o il componente della
Commissione Direttiva da lui delegato, autorizza l'emissione dei mandati
di pagamento che devono essere sottoscritti dal Segretario Tesoriere.
I mandati di pagamento, devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi
delle spese. Il Presidente riferisce alla Commissione Direttiva della
gestione economica.
Art. 13 - Vicepresidente
Il Vicepresidente e' eletto dalla Commissione Direttiva. Il Vicepresidente
collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attivita'
e nella conduzione dell'Associazione.
Il Vicepresidente dura in carica due anni e può essere rieletto
per un massimo di due volte consecutive.
In assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente e' investito
della rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di cessazione dalla carica di VicePresidente, la riunione della
Commissione Direttiva per la nuova elezione deve essere tenuta entro
tre mesi ed il Vice Presidente eletto scade al termine del mandato della
Commissione Direttiva che lo ha eletto.
Art. 14 - Segretario Tecnico
Il Segretario Tecnico viene eletto o riconfermato dalla Commissione
Direttiva tra i membri dell'Associazione. Dura in carica due anni e
può essere riconfermato. Cura la realizzazione delle delibere
della Commissione Direttiva aventi carattere tecnicoscientifico. Il
Segretario Tecnico non ha diritto di voto nelle delibere della Commissione
Direttiva. Il Segretario Tecnico ha diritto ad un compenso stabilito
dalla commissione direttiva.
Art. 15 - Segretario Tesoriere
Il Segretario Tesoriere viene eletto o riconfermato dalla Commissione
Direttiva. Dura in carica due anni e può essere riconfermato.
E' responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione. Il Segretario
Tesoriere non ha diritto di voto nelle delibere della Commissione Direttiva.
Il Segretario Tesoriere ha diritto ad un compenso stabilito dalla commissione
direttiva.
Art. 16 - Bilancio e avanzi di gestione
Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione
nei 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro
approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse
alla loro lettura.
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
Art. 17 - Scioglimento.
Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea, la quale
provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha
l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 - Controversie.
Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione
o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione,
alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi dall'Assemblea: essi
giudicheranno ex bono et aequo, senza formalita' di procedura.